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Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.)

Le Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.) - cosa sono? come funzionano?

Le forme pensionistiche complementari di tipo individuale possono essere attuate, oltre che attraverso l’adesione a fondi pensione aperti, anche mediante polizze di assicurazione sulla vita (F.I.P.). Per la realizzazione dei piani pensionistici individuali è possibile sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne e/o con contratti di assicurazione di tipo unit linked.

La normativa prevede per tali contratti particolari agevolazioni fiscali e stabilisce i requisiti per conseguire le prestazioni contrattuali e la tipologia delle stesse.

La prestazione pensionistica consiste in una rendita o un capitale corrisposti al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia. In caso di morte dell’assicurato prima del raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica, sarà corrisposto agli eredi un capitale determinato secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza ed indicato nella nota informativa.

Il riscatto, anche parziale, della posizione individuale maturata è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge (spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, acquisto della prima casa per sé o per i figli ecc.) dopo che siano trascorsi almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare oppure in caso di cessione della attività lavorativa.

Il contraente/assicurato può trasferire il capitale maturato presso una forma individuale di previdenza ad un’altra forma di previdenza complementare, purché siano passati almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

Fonte : ISVAP

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