In caso di sinistro
E’ facoltà dell’impresa prevedere o no la possibilità dell’assicurato di rimborsare all’assicuratore l’importo da questi liquidato al danneggiato a seguito di sinistro: ciò è sicuramente conveniente per i danni di modesta entità, poichè in caso di rimborso si ha diritto ad ottenere l’attestato di rischio senza alcuna penalizzazione evitando la conseguente maggiorazione di premio.
In caso di sostituzione del veicolo
In caso di sostituzione del veicolo in corso di contratto per documentata vendita, consegna in conto vendita, rottamazione si può trasferire il relativo contratto su altro veicolo di proprietà e conservare la classe di merito maturata anche se ci si assicura presso un altro assicuratore. Lo stesso avviene in caso di furto, purchè il nuovo contratto r.c. auto venga stipulato entro un anno dalla data del furto.
Anche nel caso di sostituzione contestuale o successiva alla scadenza del rapporto contrattuale si ha diritto a mantenere la classe di merito, purchè il veicolo sostituito non abbia circolato dopo la scadenza del contratto.
Per i ciclomotori si ha diritto al mantenimento della classe di merito solo nel caso di rottamazione certificata del mezzo.
Nel caso di dismissione del veicolo senza acquisto di un altro, si ha diritto alla restituzione della parte di premio non utilizzato a partire dalla data di cessione del bene, previa restituzione all’assicuratore del certificato e del contrassegno.
Se si tratta di ciclomotore, si ha diritto alla restituzione della parte di premio non utilizzato solo nell’ipotesi di rottamazione certificata.